Statuto
CAPO I - DENOMINAZIONE, DURATA E SCOPI DEL CONSORZIO
ARTICOLO 1 - Costituzione e Denominazione
1. E’ costituito, ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del codice civile, nonché in attinenza a quanto previsto dalle disposizioni legislative nazionali e comunitarie vigenti, il Consorzio di tutela del formaggio "FORMAGGELLA DEL LUINESE", che viene denominato: "CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA FORMAGGELLA DEL LUINESE"
ARTICOLO 2 - Sede
1. Il Consorzio ha sede legale in Luino (VA), Via Collodi n°4.
2. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all’estero.
ARTICOLO 3 - Durata
1. La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2027 e sarà implicitamente rinnovata di anno in anno, salvo scioglimento anticipato a termini di Statuto.
ARTICOLO 4 - Scopi
1. Il Consorzio non persegue scopo di lucro.-------------
2. Esso ha per oggetto lo svolgimento dell’attività più opportuna per Tutelare la produzione e la corretta commercializzazione del formaggio FORMAGGELLA DEL LUINESE;
- Divulgare il consumo del formaggio FORMAGGELLA DEL LUINESE mediante iniziative, anche pubblicitarie o promozionali, ritenute idonee per agevolarne il commercio interno e quello di esportazione, per promuoverne il consumo e per valorizzarne l’immagine e la notorietà;
- Svolgere attiva azione allo scopo di favorire il costante miglioramento dei mezzi di fabbricazione del formaggio FORMAGGELLA DEL LUINESE e il conseguente perfezionamento qualitativo della sua produzione, favorendo l’istruzione professionale degli associati e fornendo anche adeguata assistenza tecnica sia ai trasformatori che ai fornitori della materia prima, avvalendosi anche della collaborazione di Enti e di organismi del settore lattiero caseario o partecipandovi direttamente senza che ciò determini alcuna modifica del disciplinare di produzione;
- Esercitare costante vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio FORMAGGELLA DEL LUINESE e, in particolare, sull’uso della sua denominazione protetta, del logo della denominazione e del contrassegno identificativo sulle etichette, promuovendo, per la tutela degli stessi, tutte le azioni, anche legali, necessarie per impedire e reprimere abusi e irregolarità a danno della notorietà e dell’immagine del prodotto e degli interessi dei consorziati;
- Avanzare proposte di modifica del disciplinare di produzione della DOP FORMAGGELLA DEL LUINESE;
- Detenere il logo della denominazione della DOP e concederlo in uso ai produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse;
- Collaborare con l’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotto agro-alimentari nella verifica che la produzione del formaggio FORMAGGELLA DEL LUINESE, per la quale sia completata l’attività di controllo da parte dell’organismo di controllo autorizzato, risponda ai requisiti previsti dal disciplinare e nella vigilanza sui prodotti similari commercializzati sia in Italia che all’estero che possono ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alla produzione della FORMAGGELLA DEL LUINESE;
- Verificare la rispondenza tra la quantità di formaggio FORMAGGELLA DEL LUINESE sottoposto al controllo dell’organismo di controllo, all’uopo incaricato, e quella immessa sul mercato;
- Collaborare, per la parte di competenza, con gli organi e gli uffici dello Stato e dell'Unione Europea in ordine alla applicazione delle norme regolamentari di tutela delle denominazioni protette dei formaggi;
3. Il Consorzio, secondo le disposizioni della normativa in vigore, può compiere tutte le operazioni ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto e degli scopi sociali e assumere partecipazioni in altri enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
CAPO II - I CONSORZIATI
ARTICOLO 5 - Consorziati
1. Al fine di garantire una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e trasformatori interessati alla DOP FORMAGGELLA DEL LUINESE si prevede che possano essere ammessi al Consorzio i seguenti soggetti inseriti nel sistema di controllo:
- i caseifici, produttori di formaggio FORMAGGELLA DEL LUINESE, privati, società, cooperative che abbiano i loro caseifici dislocati nella zona di produzione delimitata;
- gli stagionatori e/o porzionatori che, direttamente, impiegando idonea attrezzatura, esercitino l’attività solo nella zona delimitata;
- gli allevatori, produttori di latte, il cui latte è destinato alla produzione di formaggio FORMAGGELLA DEL LUINESE e che abbiano le loro aziende ubicate nel territorio delimitato.
2. La domanda di ammissione, previa immissione nel sistema di controllo, deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, in essa deve essere indicata la forma giuridica dell’azienda, oltre al nome e cognome dei titolari o legali rappresentanti.
3. L’ammissione al Consorzio è consentita, in maniera singola o associata, purché su specifica delega dei singoli, a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo della Formaggella del Luinese. Non è richiesta la previsione della delega specifica nelle cooperative di primo grado.
4. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione.
5. Una volta accettata la domanda, l’ammissione diventa effettiva solo dopo il pagamento delle quote stabilite dal Regolamento.
6. Contro l’eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di non ammissione al Consorzio, la parte interessata può ricorrere entro trenta giorni al collegio arbitrale con le modalità previste dall’art. 30 del presente Statuto.
ARTICOLO 6 - Zona di produzione e requisiti produttivi
1. La zona di produzione del formaggio "FORMAGGELLA DEL LUINESE", i requisiti produttivi dello stesso e il relativo disciplinare di produzione sono quelli fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 375/2011 della Commissione Europea del 11 aprile 2011.
ARTICOLO 7 - Diritti e doveri dei Consorziati
1. I Consorziati hanno l’obbligo di:-------------
- osservare lo Statuto e il Regolamento approvato in conformità dello stesso e di attenersi alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- versare le quote previste dal Consiglio di Amministrazione per le attività del Consorzio;
- consentire ogni forma di vigilanza che il Consorzio riterrà di esercitare per l’accertamento del rispetto e l’applicazione delle norme dello Statuto e del Regolamento.
2. I Consorziati e i produttori non Consorziati, ma inseriti nel sistema di controllo delle produzioni stesse, hanno diritto di avere in concessione dal Consorzio i punzoni per la marchiatura a fuoco.
3. I Consorziati hanno diritto di godere delle assistenze e dei vantaggi previsti dal presente Statuto.
ARTICOLO 8 - Recesso, Esclusione e Decadenza
1. Il Consorziato che cessi l’attività si considera decaduto fermo restando l’obbligo di versare al Consorzio quote e contributi in sospeso.
2. Il Consorziato può essere escluso dal Consorzio, per delibera del Consiglio, quando:
- commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o del Regolamento e, segnatamente, quando con la sua condotta nello svolgimento dell’attività produttiva o commerciale che interessa gli scopi del Consorzio, rechi pregiudizio al prestigio del Consorzio stesso o ne danneggi l’opera. In particolare si considera pregiudizievole per il Consorzio il fatto che il Consorziato metta in commercio FORMAGGELLA DEL LUINESE che non abbia le caratteristiche stabilite per legge e previste nel disciplinare, che faccia un uso improprio della denominazione e che non vengano rispettate le norme consortili e pubbliche previste per la marchiatura a fuoco e l’etichettatura;
- sia moroso nel pagamento delle quote nei termini previsti dal Regolamento;
- abbia subito condanna definitiva per frode in commercio relativamente alla FORMAGGELLA DEL LUINESE; il Consiglio di Amministrazione potrà altresì validamente deliberare l’esclusione del Consorziato in caso di condanna anche non definitiva per grave frode in commercio, relativamente alla FORMAGGELLA DEL LUINESE.
3. Contro la delibera di esclusione l’interessato può attivare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il Giudizio arbitrale con le modalità previste dall’art. 30, e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione;
4. Il Consorziato receduto o escluso o che comunque abbia cessato di far parte del Consorzio non ha diritto alla restituzione né delle quote associative né dei versamenti effettuati a qualunque titolo.
5. Il Consorziato che abbia esercitato la facoltà di recedere dal Consorzio o che ne sia stato escluso o che comunque abbia cessato di far parte del Consorzio stesso ha l’obbligo di restituire quanto avuto in concessione dal Consorzio. Le matrici e i contrassegni per la marchiatura e l’identificazione del formaggio FORMAGGELLA DEL LUINESE dovranno essere restituiti solo nel caso che il Consorziato non sia più inserito nel piano di controllo dell’Organismo di Controllo autorizzato.
6. Ogni socio può recedere liberamente dal contratto in ogni momento. Il recesso acquista efficacia trascorsi due mesi dalla comunicazione al Consorzio.
CAPO III - CONTRIBUTI E FONDO CONSORTILE
ARTICOLO 9 - Patrimonio
1. Il Patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo consortile, formato:
- dai diritti di ammissione dei nuovi soci;---------
- da tutti i beni, mobili e immobili, e valori che vengano in proprietà del Consorzio;
- da ogni altro bene comunque pervenuto al Consorzio e destinato al fondo.
2. Per le necessità di gestione si provvede:
- con tutte le quote associative e contributive annualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione per ogni categoria di consorziati;
- con ogni altra entrata comunque pervenuta al Consorzio senza vincolo di destinazione.
3. Per tutta la durata del consorzio i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile né chiedere la liquidazione della quota del consorziato debitore.
4. A seguito del ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di iscrizione al Consorzio, l’interessato dovrà provvedere al versamento delle quote e dei contributi previsti dal Regolamento.
ARTICOLO 10 - Contributi
1. I costi derivanti dalle attività attribuite al Consorzio ai sensi dell’art.14, comma 15, della legge 526/1999, sono posti a carico di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio e della categoria dei caseifici, anche se non aderenti al Consorzio. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera deve essere così ripartita: il 66% deve essere posta a carico dei caseifici ed il rimanente 34% deve essere ripartito tra allevatori produttori di latte e stagionatori/porzionatori. Nell’ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall’organismo autorizzato.
CAPO IV - ESERCIZIO FINANZIARIO
ARTICOLO 11 - Esercizio Finanziario
1. L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si conclude il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il conto consuntivo viene predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro i termini di legge e deve essere comunicato al collegio sindacale almeno trenta giorni prima dell’assemblea convocata per approvarlo.
3. L’Assemblea approva il bilancio consuntivo d’esercizio entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’art. 2615 bis Cod. Civ.
CAPO V - ORGANI DEL CONSORZIO
ARTICOLO 12 - Organi del Consorzio
1. Sono organi del Consorzio:--------------------
- l’Assemblea dei Consorziati;------------------
- il Consiglio di Amministrazione;--------------
- il Presidente e il Vice Presidente;-----------
- il Collegio sindacale;------------------------
ARTICOLO 13 - Assemblea dei Consorziati
1. L’Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, è sovrana e rappresenta la universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, vincolano tutti i Consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti. In conformità al D.M. 61414 del 12 aprile 2000, l’Assemblea dovrà essere rappresentativa di ogni categoria della filiera di riferimento associata al Consorzio secondo le seguenti quote;
- Il 66% ai caseifici produttori del formaggio Formaggella del Luinese DOP
- Il 24% agli stagionatori e/o porzionatori;
- Il 10% agli allevatori produttori di latte.
2. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.-----------
3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro i termini di legge.
4. L’Assemblea ordinaria:-----------------------
- discute e approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio;
- discute e approva il bilancio di previsione predisposto dal Consiglio;
- discute e approva la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull’attività dell’esercizio trascorso;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- delibera su ogni altro oggetto eventualmente sottoposto al suo esame dal Consiglio o dai Consorziati, nonché su ogni altro argomento interessi la gestione ordinaria del Consorzio.
- delibera sulle modifiche del presente statuto che dovranno essere sottoposte alla approvazione del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Le maggioranze necessarie per l’approvazione delle modifiche al presente Statuto saranno le medesime di quelle previste per l’Assemblea Straordinaria;
5. L’Assemblea straordinaria:----------------
- delibera sulla proroga o scioglimento del Consorzio;-----
- delibera sulle eventuali proposte di modifica del disciplinare di produzione;---------
- delibera sugli altri casi previsti dalla legge.----------
ARTICOLO 14 - Convocazione
1. L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consorziati, mediante avviso scritto inviato ai Consorziati per lettera raccomandata o per telegramma o per fax o per e-mail almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
2. Questa può avere luogo presso la sede sociale del Consorzio o altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana.
3. L’avviso dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora della riunione e gli argomenti da trattare e dovrà indicare la data della eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
4. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata almeno cinque giorni prima della data prescelta, mediante telegramma, fax o e-mail.
ARTICOLO 15 - Intervento dei Consorziati in Assemblea
1. Hanno diritto a intervenire all’Assemblea i Consorziati iscritti nel libro dei Consorziati almeno tre mesi prima del giorno fissato per l’assemblea.
2. I Consorziati che non intervengono possono delegare altri Consorziati a rappresentarli in Assemblea.
3. Un Consorziato non può rappresentare per delega più di tre Consorziati.
4. La delega per essere valida deve risultare da un atto scritto e firmato dal legale rappresentante del Consorziato stesso, o da altra persona allo scopo designata nella domanda per l’ammissione al Consorzio e deve essere rimessa al Presidente dell’Assemblea prima dell’inizio della discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
5. Alle riunioni dell’Assemblea possono essere invitati od essere autorizzati a partecipare anche i direttori e/o altri funzionari dei Consorziati nonché personalità pubbliche e private che potranno essere consultate per pareri od informazioni, ma non avranno diritto di voto.
6. Di ogni riunione dell’Assemblea va redatto, a cura del segretario all’uopo designato, un verbale, che viene sottoscritto dall’estensore e dal Presidente.
ARTICOLO 16 - Presidente dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, ovvero in caso di impedimento anche di questo, da altra persona scelta tra i Consorziati presenti.
2. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario anche non Consorziato e, occorrendo, tre scrutatori.
ARTICOLO 17 - Espressione del voto
1. Ogni Consorziato ha diritto di voto.------------
2. Il valore del voto, per le categorie di allevatore, caseificio e stagionatore e/o porzionatore è riferito alla classe di appartenenza stabilita sulla quantità di prodotto certificato del quale ciascun consorziato dimostri l’attribuzione e la quantità totale della produzione certificata. I voti di ogni categoria sono rapportati come segue:
- Il 66% ai caseifici produttori del formaggio Formaggella del Luinese DOP;
- Il 24% agli stagionatori e/o porzionatori;
- Il 10% agli allevatori produttori di latte.
3. Qualora il Consorziato svolga più attività produttive, che devono essere dichiarate al momento della presentazione della domanda di ammissione al Consorzio, il valore del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria di appartenenza, sempre che il consorziato abbia provveduto a richiedere di associarsi a ogni categoria e versato le quote previste dal Regolamento.
ARTICOLO 18 - Maggioranze
1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sono presenti e/o rappresentati, in prima convocazione, la metà più uno dei Consorziati e, in seconda convocazione, trascorso almeno
un giorno dalla data della prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.
3. L’assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti e/o rappresentati. L’assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati presenti e/o rappresentati.
4. Per le modifiche al presente Statuto occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati con le modalità previste nel precedente art. 3.
5. Delle delibere d’Assemblea sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, i verbali sono redatti dal notaio scelto dal Presidente del Consorzio.
ARTICOLO 19 - Consiglio di Amministrazione
1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea, composto da un numero di membri variabile da 5 a 13 scelti tra i Consorziati.
2. La carica è riservata solo ai soci del Consorzio.
3. Ai Consorziati rappresentanti di caseifici è riservato il 66% dei posti; i restanti posti sono ripartiti tra le categorie della corrispondente filiera individuate negli allevatori produttori di latte per il 10% e negli stagionatori per il 24%.
4. In caso di non totale adesione al Consorzio degli appartenenti alla medesima categoria assoggettata alle attività degli organismi di controllo ovvero di tutte le categorie della filiera, la rappresentatività è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata o conforme dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non aderenti al Consorzio.
5. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
6. Se nel corso dell’esercizio sociale venissero a mancare uno o più membri del Consiglio eletti dall’Assemblea, gli altri, che devono in ogni caso rappresentare la maggioranza degli eletti, possono sostituirli, scegliendoli sempre all’interno delle rispettive categorie.
7. Qualora, durante il periodo di carica, il Consigliere proposto da una azienda associata ne perdesse la rappresentatività è da considerare decaduto. La stessa azienda entro trenta giorni può proporre un nominativo al Consiglio per l’eventuale cooptazione.
8. Il Consiglio, in ogni caso, esercita liberamente il proprio diritto di cooptazione.
9. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvederà a rinnovare il mandato fino alla scadenza del triennio in corso.
ARTICOLO 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno i 2/5 (due quinti) dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.
2. La convocazione sarà fatta con comunicazione scritta indicante la data, l’ora, il luogo e gli argomenti da trattare. Essa dovrà
essere spedita almeno otto giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o per fax o per e-mail da inviare almeno un giorno prima di quello fissato per l’adunanza a ciascun Consigliere e Revisore. Il Consiglio si reputa regolarmente convocato anche senza le formalità suddette quando siano presenti tutti i componenti e vi assistano i Revisori.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
4. Sono valide le delibere votate con il consenso della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è considerata valida la delibera per la quale ha dato il voto favorevole chi presiede la riunione del Consiglio.
5. Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione va redatto, a cura del segretario all’uopo designato, un verbale, che viene sottoscritto dall’estensore e dal Presidente.
ARTICOLO 21 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza alcuna eccezione e, particolarmente, sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi del Consorzio che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all’Assemblea ed inoltre:
- provvede alla gestione economica e finanziaria del Consorzio e redige i Bilanci consuntivo e preventivo;
- convoca l’Assemblea dei Consorziati;-------------
- nomina a ogni sua rinnovazione, tra i suoi membri, il Presidente e il vice Presidente;
- nomina a ogni sua rinnovazione il Tesoriere, che può anche non essere scelto tra i suoi membri, e ne fissa il rimborso spese;
- determina l’ammontare delle quote previste dal Regolamento, nonché le modalità di riscossione.
- adotta provvedimenti disciplinari per violazioni degli obblighi dei Consorziati e degli Aderenti;
- provvede ad assumere e licenziare il personale del Consorzio, istituisce commissioni per particolari scopi e lavori come previsto dal Regolamento, delibera su eventuali azioni davanti ad ogni Autorità;
- nomina, laddove necessario, il Direttore, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- segnala al Ministero competente l’organo di controllo di cui all’art. 39 del Regolamento CE 1151/2012 della DOP “FORMAGGELLA DEL LUINESE”;
- predispone il Regolamento di applicazione delle norme previste dal presente Statuto, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea generale dei Consorziati e, preliminarmente, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- delibera sulle azioni giudiziarie attive o passive, compera o vende immobili, delibera di operare con Banche o altri istituti anche chiedendo fidi e rilasciando fidejussioni, stipula polizze assicurative a copertura rischi operativi dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo;
- può nominare un Comitato Tecnico Scientifico, anche al di fuori dei suoi membri, che esprime parere consultivo sulle materie di sua competenza e ne fissa il rimborso spese;
2. Il Consiglio può comunque delegare, in quanto per legge delegabile, parte dei compiti sopra elencati al Presidente, al vice Presidente, a uno o più Consiglieri, al Tesoriere e al Direttore.
ARTICOLO 22 - Presidente e vice Presidente
1. Il Consiglio a ogni suo rinnovo elegge tra i suoi membri un Presidente e un vice Presidente.
2. Il vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o di impedimento in tutte le sue attribuzioni, compreso l’uso della firma sociale.
ARTICOLO 23 - Rappresentanza legale del Consorzio e poteri di firma
1. La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, disgiuntamente a chi ne fa le veci.
2. Il Presidente, su delibera del Consiglio, può operare con le Banche o altri istituti in rappresentanza del Consorzio e può aprire e chiudere conti correnti, chiedere fidi, rilasciare fideiussioni a nome del Consorzio.
3. Per queste operazioni il Consiglio risulta solidalmente responsabile con il Presidente.
4. Il Consiglio potrà anche delegare, con apposita delibera, l’uso della firma sociale per determinate operazioni e con le limitazioni che crederà più opportune, a uno o più Consiglieri, ovvero al Direttore e al Tesoriere, tanto congiuntamente che separatamente e potrà, per la esecuzione dei suoi deliberati, affidare speciali incarichi ai propri membri e anche a terzi.
ARTICOLO 24 - Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale è monocratico e si compone di un solo membro effettivo nominato dall’Assemblea. Tale personalità deve essere iscritta all’Albo dei Revisori contabili.
2. Il Collegio Sindacale esercita tutte le funzioni ed attribuzioni previste dal Codice Civile e delle nome vigenti, controlla la regolare tenuta della contabilità del Consorzio, vigila sull’osservanza dello statuto ed accerta la corrispondenza del conto consuntivo dell’esercizio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili.
3. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e può essere rieletto senza limiti di mandato.
4. Al Collegio Sindacale è corrisposto un compenso annuale, determinato dall’Assemblea; ad agli spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 25 - Tesoriere
1. Il Tesoriere è scelto dal Consiglio tra i propri membri, tra i Consorziati o anche tra non Consorziati; collabora col Presidente nella gestione economica e finanziaria del Consorzio.
2. Per questa sua attività potrà essere eventualmente previsto un rimborso che sarà fissato dal Consiglio.
ARTICOLO 26 - Direttore Tecnico
1. Il Direttore Tecnico - nominato in caso di utilità o necessità da parte del Consiglio di Amministrazione - cura l’attuazione delle deliberazioni e direttive del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore tecnico dovrà essere scelto tra persone provviste di specifica esperienza nei settori oggetto di attività del Consorzio. Egli partecipa con potere consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e coordina le attività dirette alla realizzazione dei programmi consortili.
2. Nel quadro dei programmi annuali di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione ed in conformità alle regole e ai principi di corretta e buona amministrazione, il Direttore
Tecnico ha piena autonomia nell’ambito della gestione corrente; egli deve fornire al Consiglio di Amministrazione un resoconto dettagliato e documentato dell’attività svolta ogni volta che sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione stesso, ed in ogni caso almeno ogni sei mesi.
3. Per questa attività potrà essere eventualmente previsto un adeguato compenso dal Consiglio.
ARTICOLO 27 - Libri obbligatori
1. Oltre a quelli previsti dalla legge, sono comunque libri obbligatori del Consorzio:
- il libro dei Consorziati;-----------------
- il libro dell’Assemblea dei Consorziati;--------------
- il libro del Consiglio di Amministrazione;------------
- il libro del Collegio dei Sindaci;-------------------
CAPO VI - REGOLAMENTI E SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 28 - Regolamento
1. La marchiatura del formaggio FORMAGGELLA DEL LUINESE, compresa la determinazione delle eventuali sanzioni a carico dei Consorziati e quanto altro riguarda il funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio, saranno disciplinati da apposito Regolamento interno, approvato dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e preliminarmente dal Ministero dell’Agricoltura, che costituirà parte integrante del presente Statuto.
ARTICOLO 29 - Scioglimento o liquidazione
1. Il Consorzio si scioglie: per il decorso del termine, per l’impossibilità di conseguire gli scopi statutari, per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria o per altre cause previste dalla legge.
2. In caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori cui è attribuito il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione.
CAPO VII - CONTROVERSIE
ARTICOLO 30 - Controversie
1. Le controversie che potranno sorgere fra i Consorziati o tra il Consorzio ed i Consorziati, nonché promosse da o contro gli Amministratori del Consorzio, i liquidatori e gli Organi consortili aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, ad eccezione di quelle in cui per legge è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero, saranno decise da un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Tribunale di Varese.
2. Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità con piena libertà di forma, salvo il diritto di contraddittorio.
3. Il lodo sarà vincolante per le parti e dovrà essere reso e entro i 90 giorni, salvo il caso in cui le questioni da risolversi abbiano diretta influenza - a giudizio degli Amministratori - sullo svolgimento dell’attività del Consorzio. In tal caso il termine massimo sarà di trenta giorni.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 31 - Rinvio normativo
1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni di cui al Capo II del Titolo X del Codice Civile.